Statuto dell’Associazione Pedemontana Vicentina

 

ART. 1 – DENOMINAZIONE DURATA E SEDE
1. E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata Pedemontana Vicentina per promuovere attività, iniziative, studi e ricerche al fine di valorizzare il turismo nell’area della Pedemontana vicentina.
2. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
3. L’Associazione ha sede legale e amministrativa a Thiene (VI), in Piazzetta Rossi, 17 presso l’edificio di proprietà del Comune di Thiene.

ART. 2 – FINALITA’
1. L’Associazione, apolitica e apartitica, ha i seguenti scopi:
a) Individuare e supportare ogni azione diretta a promuovere e valorizzare le risorse paesaggistiche, ambientali, gastronomiche, storiche ed artistiche del territorio, favorendo lo sviluppo della cultura, dell’ospitalità, del turismo e dei servizi ad esso correlati nell’Area Pedemontana vicentina e favorendo in maniera organica le iniziative che determinano positive ricadute allo sviluppo del turismo, con intervento, diretto o indiretto, in Italia e all’estero;
b) Condurre ricerche di mercato in ogni materia utile, al fine di adeguare l’immagine e l’offerta dell’Area Pedemontana vicentina alle esigenze dell’utenza, in una prospettiva di valorizzazione delle proprie peculiarità socio-economiche, storiche, artistiche e ambientali;
c) Sviluppare studi per conoscere le richieste e le motivazioni della domanda in zone o aree italiane ed estere i cui flussi turistici sono interessanti per l’Area Pedemontana vicentina;
d) Verificare tutte le problematiche meritevoli di una indagine utile e congrua con lo sviluppo del turismo nell’Area Pedemontana vicentina e ciò con particolare riferimento alle diverse tipologie di turismo (culturale, fieristico, ambientale, enogastronomico, commerciale, convegnistico, sportivo, universitario, salutistico, religioso e di studio);
e) Promuovere direttamente o indirettamente l’individuazione, la definizione e l’organizzazione di attività e servizi di richiamo turistico, quali quelli culturali, commerciali, fieristici, sportivi, congressuali, scientifici, di studio e quant’altro ritenuto aderente alle caratteristiche socio-economiche culturali dell’area Pedemontana vicentina e del territorio circostante;
f) Promuovere la partecipazione a fiere, esposizioni, mostre, borse del turismo, workshops e convegni in Italia e all’estero;
g) Predisporre offerte turistiche complessive e coordinate sia sull’Area Pedemontana vicentina sia sul territorio ad essa rapportabile della Pedemontana veneta;
h) Curare la prestazione di servizi turistici di tipo permanente o anche occasionale;
i) Promuovere la tutela dell’immagine dei vari settori turistici dei Comuni dell’Area Pedemontana vicentina, mediante iniziative volte a stimolare la riqualificazione delle strutture, la formazione del personale e l’acquisizione di moderne tecnologie di gestione;
l) Promuovere, organizzare, coordinare e valorizzare iniziative a favore dei propri associati e della collettività anche attraverso convenzioni ed accordi con altre associazioni, società, enti pubblici e privati;
m) Delineare progetti e strategie per lo sviluppo di attività e rapporti di collaborazione  con altri soggetti operanti nel Sistema Turistico Tematico “Pedemontana Veneta e Colli”, con l’Organizzazione di Gestione della Destinazione medesima e con altre aree di simile interesse turistico per favorire una più ampia diffusione e conoscenza della Pedemontana vicentina.

ART. 3 – PATRIMONIO
1. Il patrimonio dell’Associazione Pedemontana Vicentina è costituito da:
a) tutti i beni mobili e immobili già di proprietà dell’Associazione Pedemontana.Vi Turismo;
b) beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione Pedemontana Vicentina;
c) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
d) donazioni, lasciti e legati.

ART. 4 – NORMA FINANZIARIA
1. L’Associazione provvede alle spese per la propria attività attraverso:
a) le quote associative e i contributi dei soci che sono entrambi intrasmissibili e non rivalutabili;
b) i contributi e le erogazioni di cittadini, enti, società e associazioni.
2. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 5 –  SOCI
1. Divengono Soci a tutti gli effetti gli Enti o i Soggetti giuridici che ne facciano richiesta, condividano le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e, una volta ammessi, versino la quota associativa nella misura prevista annualmente dall’Assemblea.
2. L’ammissione di nuovi Soci viene valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo può nominare “Soci ad honorem” personalità o enti di particolare prestigio che abbiano svolto un’importante opera di studio, ricerca, promozione nel campo del turismo.
4. La qualità di socio si perde per recesso o per motivata esclusione deliberata con maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo.
5. Il mancato versamento della quota associativa annuale è motivata causa di esclusione dall’Associazione.
6. Con riguardo allo scopo non lucrativo dell’ente, il rapporto associativo è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, escludendo la possibilità per alcuno di essi, o per un’esigua minoranza, di assumere il controllo dell’attività. L’attuazione di questi  principi si sostanzia, in via esemplificativa, nella libera eleggibilità degli organi amministrativi, nel principio del voto singolo, nella sovranità dell’assemblea degli associati, nell’uniformità del rapporto associativo stesso.
7. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6 – ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea generale dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente dell’Associazione;
4. il Vicepresidente dell’Associazione;
5. il Revisore dei Conti.

ART. 7- L’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i Soci in regola col versamento delle quote associative. Essa rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano ad essa tutti i Soci, anche se dissenzienti o assenti.
2. Partecipano alle riunioni dell’Assemblea, senza diritto di voto, anche i Soci ad honorem e il Revisore dei Conti.
3. I Soci partecipano alle riunioni dell’Assemblea a mezzo dei propri rappresentanti legali o di soggetti da essi incaricati. La durata di tale incarico non può eccedere il periodo di esercizio della carica del rappresentante legale che ha effettuato la nomina.

ART. 8 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
1. stabilire le quote associative o annuali;
2. approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
3. nominare i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti;
4. deliberare su eventuali modificazioni statutarie;
5. nominare, in caso di scioglimento dell’Associazione, uno o più liquidatori e destinare, come previsto dalla legge, i beni rimasti alla chiusura della liquidazione;
6. nominare, in caso di progetti particolari o per approfondire e sviluppare aspetti specifici della gestione turistica dell’area, un comitato scientifico, garante della qualità di studi e ricerche nei confronti della comunità scientifica internazionale, del quale fa parte di diritto il Presidente dell’Associazione e ne possono far parte studiosi ed esperti, italiani o stranieri, che per la loro attività o per le loro funzioni risultino rispondenti alle finalità dell’Associazione.

ART. 9 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto economico dell’anno precedente. Può essere convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 dei Soci.
2. L’Assemblea viene convocata mediante avviso contenente il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare, spedito almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea; l’avviso deve essere inviato con lettera o con qualsiasi altro mezzo, anche telematico, che ne consenta il riscontro della ricezione.

ART. 10 – VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA E MODALITA’ DI VOTO
1. L’Assemblea è valida in 1^ convocazione quando sia rappresentata almeno la metà dei voti dei Soci, in 2^ convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente. Delle riunioni viene redatto il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
3. Ad ogni socio spetta un voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
4. E’ previsto il voto per delega.
5. Ogni associato può portare in sede di Assemblea un numero massimo di voti per delega pari a uno.

ART. 11 – VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni sono valide quando vengono espresse dalla maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 12 – MODIFICHE DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
1. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri. Essi sono nominati dall’Assemblea tra coloro che sono proposti dai Soci e che abbiano accettato la candidatura.
2. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, il Revisore dei conti.
3. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri componenti, il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
4. Il Consiglio Direttivo adotta le deliberazioni necessarie al conseguimento degli scopi dell’Associazione, affidando, se del caso, anche specifici incarichi.
5. Il Consiglio Direttivo emana regolamenti e norme per il funzionamento dell’Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo può per progetti particolari delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente o al Vicepresidente.

ART. 14 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, con comunicazione scritta o informatica almeno 5 giorni prima della riunione.
2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo si riterranno valide anche se tenute tramite audio – conferenza o audio – video – conferenza a condizione che presso la sede amministrativa siano presenti il Presidente o il Vicepresidente e il Segretario che redigerà il verbale della riunione.
4. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle deliberazioni adottate si redige verbale firmato dal Presidente o Vicepresidente e dal Segretario.

ART. 15 – DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
2. Qualora, nel corso del triennio, venga a cessare dalla carica un rappresentante legale o persona da questi incaricata, si provvede alla sostituzione, sino alla scadenza del periodo triennale, con un nuovo rappresentante del medesimo Ente socio.
3. Qualora invece, nel corso del triennio intervenisse il recesso o l’esclusione di un Ente socio, il cui rappresentante è parte del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo componente.

ART. 16 – IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
1. Il Presidente dell’Associazione rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
2. Il Presidente garantisce il perseguimento delle finalità statutarie dell’Associazione.
3. Il Presidente è soggetto attivo nel coordinamento dei soci, nelle relazioni con i nuovi soci, nella realizzazione delle attività, iniziative, ricerche e studi volti al perseguimento delle finalità statutarie dell’Associazione.
4. Al Presidente dell’Associazione vengono rimborsate, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, le spese sostenute e debitamente rendicontate, connesse all’attività che svolge per conto dell’Associazione.

ART. 17 – NOMINA E FUNZIONI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE
1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario che ha funzioni verbalizzanti e cura gli aspetti amministrativi dell’Associazione, nonché un Tesoriere con funzioni contabili e di cura degli aspetti finanziari dell’Associazione.
2. Nel caso in cui si proceda alla nomina del Segretario e del Tesoriere, questa può avvenire tra i componenti del Consiglio Direttivo oppure tra i componenti dell’Assemblea dei Soci.

ART. 18 – lL REVISORE DEI CONTI
1. Il Revisore dei Conti viene nominato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
2. Spettano al Revisore dei Conti i compiti a lui assegnati dalla normativa vigente e dai principi contabili.
3. Il Revisore dei Conti svolge inoltre la vigilanza e il controllo sull’applicazione delle norme statutarie.
4. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rinominabile.
5. Al Revisore dei conti spetta un compenso stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
1. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, della Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto secondo le deliberazioni dell’Assemblea, ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, commi 190, della L. 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 20 – NORMA GENERALE
1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rimanda alle norme del Codice Civile.